Ritenute erroneamente applicate ai contribuenti minimi


Con la Risoluzione n.55/E del 5 agosto 2013, l'Agenzia delle Entrate, in risposta a quanto richiesto anche dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma con una lettera al direttore Attilio Befera il 22 luglio scorso, chiarisce le modalità di "recupero" delle ritenute erroneamente subite dai contribuenti in regime fiscale dei c.d. "nuovi minimi".

Nei modelli dichiarativi infatti non era presente uno specifico campo per evidenziarne l'importo ed ottenerne lo scomputo così, in relazione anche alla Risoluzione 47/E, che definiva le modalità recupero delle ritenute d’acconto del 4% sui bonifici ricevuti per lavori di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico sempre applicate ai contribuenti "nuovi minimi" vengono delineate due modalità:

- "recupero" tramite istanza di rimborso

- scomputo in dichiarazione (come già indicato dalla risoluzione 47/E): si dovrà inserire il codice “1” nel campo “Situazioni particolari”, posto nel frontespizio della dichiarazione, mentre le ritenute complessivamente subite sui ricavi e compensi dovranno essere indicate nel rigo RS33, colonna 2, utilizzando esclusivamente il primo modulo del quadro RS, senza compilare la colonna 1. 

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